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Pagamenti: una legge contro i tempi lunghi

pagamenti.jpgUno dei più gravosi problemi che attanaglia la filiera della ristorazione oggi in Italia riguarda quello del “credito”, ovvero i sempre più lunghi tempi che intercorrono per il pagamento fra i diversi operatori della filiera.
Il grossista nei confronti del produttore e l’esercente nei confronti del grossista.
L’unico che paga puntualmente è il cliente che si siede al ristorante.
Almeno così dovrebbe essere; eppure ci sono dei distinguo. Infatti molti ristoratori, specie chi fa pizza d’asporto dice di ritrovarsi numerose bollette da incassare.
Clienti che non pagano, o pagano in parte. Clienti ai quali d’improvviso s’inceppa la carta di credito e lasciamo, come, si suol dire, “il zippo”. Quindi neanche fra ristoratori e clienti sono sempre rose e fiori. Tuttavia relativamente ai pagamenti le questioni più spinose stanno nelle transazioni commerciali che intercorrono fra i grossisti e i locali. Una situazione che negli ultimi tempi causa crisi e stretta creditizia da parte delle banche si è fatta sempre più tirata. Anche per questo motivo, il governo Italiano, recependo alcune direttive comunitarie ha deciso di legiferare in materia. Ci occupiamo quindi in questa rubrica della legge 24 marzo 2012 n. 27, nello specifico dell’art. 62,  “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”. Con tale disposizione il legislatore ha cercato di dare certezza ed equilibrio alle relazioni commerciali tra gli operatori economici, mirando a rafforzare la salvaguardia del fornitore/creditore nei confronti di possibili abusi, a suo danno, dell’autonomia contrattuale.
In sintesi, la norma stabilisce, per i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale:
1) l’obbligo della forma scritta e dell’indicazione, a pena di nullità, della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e pagamento (comma 1);
2) il divieto di imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto e di vendita “vessatorie” e ingiustificatamente gravose o inique e di adozione di condotte commerciali sleali (comma 2);
3) il termine legale per il pagamento del corrispettivo e la disciplina degli interessi applicabili al suo ritardo (comma 3).

In buona sostanza, per quanto riguarda il punto 1, anche quando di ordina un quintale di farina, bisognerebbe fare un contratto scritto. Anche se il Il decreto applicativo ha stabilito che anche i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, purché integrati con tutti i suddetti elementi essenziali e con apposita dicitura che ne dia espressa attestazione (“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli e alimentari ex art. 62.

contabile.jpgInteressi sui pagamenti protratti oltre il tempo di legge
Nel testo di legge vengono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie per la contravvenzione alle suddette statuizioni.
L’art. 62 fissa il termine legale e inderogabile di pagamento per tutti i prodotti agricoli ed alimentari, distinguendo tra merci deteriorabili, ricomprese in categorie specificatamente elencate (30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) e non deteriorabili (60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura), con conseguente applicazione automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza, con saggio maggiorato di ulteriori due punti percentuali, in maniera inderogabile.
Sebbene pensata per contenere il problema dello squilibrio dei rapporti fornitori-clienti, ove lo stesso raggiunge livelli limite e cioè nelle relazioni commerciali con la Gdo (squilibrio che si concretizza in pratiche commerciali sleali che spesso prescindono dagli accordi scritti e si manifestano nella fase di esecuzione dei contratti), la disciplina di cui all’art. 62 è applicabile anche alle forniture effettuate dal grossista/distributore ad utilizzatori professionali quali, ad esempio, gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione, bar e pubblici esercizi in genere, non ascrivibili alla categoria dei consumatori finali. Per quanto di interesse per l’operatore dello specifico settore, si precisa a questo punto, che nella nozione di prodotti agricoli e alimentari, assoggettati alle disposizione in esame, rientrano anche le bevande ed il vino.

Per evitare sanzioni
Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste a carico di entrambi i contraenti dall’art. 62, l’impresa, nei rapporti con i propri clienti e fornitori, dovrà porre attenzione allo scambio di documentazione (possibile anche a mezzo email e fax, anche priva di sottoscrizione) che presenti i requisiti essenziali prescritti (durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento), alla predisposizione di eque condizioni contrattuali ed all’adozione di comportamenti commerciali ispirati a lealtà e buona fede.
Venendo alla problematica, particolarmente sentita, degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo nel pagamento, c’è da dire anzitutto che, ai fini del loro conteggio, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di racc. a.r., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza sulla data di ricevimento della fattura (si rammenta che il termine di pagamento, sia per le merci deteriorabili che per quelle non deteriorabili, decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura), il decreto applicativo prevede che la fattura si consideri ricevuta  nella data di consegna dei prodotti.
Come si calcolano gli interessi?
Per quanto concerne la loro misura, il decreto applicativo ha chiarito che gli interessi possono anche essere concordati tra le parti, purché ad un tasso non iniquo per il creditore e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma in commento per i prodotti agricoli e alimentari (due punti percentuali). In mancanza di accordo sul tasso di interessi, si applicherà il tasso di riferimento come definito dal d.lgs. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sempre maggiorato di due punti percentuali).
A partire dal giorno successivo alla scadenza del termine legale previsto per il pagamento  dall’art. 62, iniziano a decorrere automaticamente gli interessi moratori o concordati.

Entrata in vigore
Le disposizioni in esame si applicheranno a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
I contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 dovranno essere adeguati, in relazione ai soli requisiti di forma e contenuto (forma scritta; indicazione, a pena di nullità, di durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo e modalità di consegna e pagamento), non oltre il 31 dicembre 2012.
Le disposizioni che riguardano le pratiche commerciali sleali ed i termini legali di pagamento e le relative sanzioni amministrative previste in caso di loro violazione, si applicheranno a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di dei suddetti adeguamenti contrattuali.

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02/10/2012

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